Art. 1.

      1. È istituito, presso la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, un fondo destinato a rimborsare, su richiesta e previa certificazione delle associazioni accreditate in materia di adozioni, le spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, nei limiti che la Commissione stessa provvede a indicare per ogni singola voce di spesa.
      2. Ai fini di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso:

          a) le spese per viaggi di andata e ritorno per la coppia, i figli al seguito e il figlio adottivo;

          b) l'onorario legale del professionista all'estero;

          c) le spese sostenute all'estero dal rappresentante dell'associazione accreditata di cui al comma 1, qualora strettamente necessarie per l'esaurimento della procedura di adozione;

          d) le spese per il soggiorno all'estero dei soggetti di cui alla lettera a), calcolate sulla base di una quota fissa giornaliera e determinata dalla Commissione per le adozioni internazionali in relazione a ogni singolo Paese.